Organizzazione Mondiale del Turismo
PREAMBOLO
Noi, Membri dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), rappresentantidell’industria turistica mondiale, delegati degli Stati, dei territori, delle imprese, delleistituzioni e degli organismi riuniti in Assemblea Generale a Santiago del Cile, questo 1 ottobre 1999,
Riaffermando gli obiettivi enunciati nell’articolo 3 dello Statuto dell’OrganizzazioneMondiale del Turismo, e consapevoli del ruolo “decisivo e centrale” di questaOrganizzazione, così come riconosciuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nelpromuovere e sviluppare il turismo allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, allacomprensione internazionale, alla pace, alla prosperità così come al rispetto universale edall’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza,sesso, lingua o religione,
Profondamente convinti che il turismo, attraverso i contatti diretti, spontanei e nonmediati tra uomini e donne di culture e stili di vita differenti, rappresenti una forza vitaleal servizio della pace ed un fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del mondo,
Attenendoci ad una logica tesa a conciliare la tutela ambientale, lo sviluppo economico ela lotta contro la povertà in maniera sostenibile, così come formulata dalle Nazioni Unitenel 1992, in occasione del Vertice di Rio de Janeiro, ed espressa nel Programma d’azione21, adottato in quella circostanza,
Vista la crescita rapida e continua, sia quella passata che quella prevista, dell’attivitàturistica, determinata da motivi di piacere, affari, cultura, religione o salute, e tenuto contodei suoi pesanti effetti, sia positivi che negativi, sull’ambiente, l’economia e la società deipaesi di provenienza e di accoglienza , sulle comunità locali e le popolazioni autoctone,così come sulle relazioni e gli scambi internazionali,
Avendo come obiettivo quello di promuovere un turismo responsabile, sostenibile eaccessibile a tutti, nell’ambito del diritto di tutte le persone di utilizzare il proprio tempolibero per fini di piacere o di viaggio, e nel rispetto delle scelte delle società di tutti ipopoli,
Convinti altresì che l’industria turistica mondiale, nel suo insieme, abbia molto daguadagnare da un ambiente che favorisce l’economia di mercato, l’impresa privata e lalibertà di commercio e che le permette di ottimizzare i suoi effetti benefici in termini dicreazione di benessere e occupazione,
Fermamente convinti inoltre che, a condizione che siano rispettati alcuni principi edalcune norme, un turismo responsabile e sostenibile non è affatto incompatibile con lacrescente liberalizzazione delle condizioni che regolamentano gli scambi di servizi e sottola cui egida operano le imprese di questo settore, e che è possibile riconciliare, in questocampo, economia ed ecologia, ambiente e sviluppo, apertura al commercio internazionalee protezione delle identità sociali e culturali,
Considerando che, con un tale approccio, tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppoturistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali, imprese, associazioni diprofessionisti, operatori del settore, organizzazioni non governative ed organismi di tutti igeneri dell’industria del turismo, così come le comunità di accoglienza, i mezzi dicomunicazione ed i turisti stessi - hanno responsabilità differenti ma interdipendenti nellavalorizzazione individuale e sociale del turismo e che la formulazione dei diritti e deidoveri di ciascuno contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo,
Determinati, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla stessa Organizzazione Mondiale delTurismo mediante la risoluzione 364(XII) adottata in occasione dell’Assemblea Generaledel 1997 (Istanbul), a promuovere una collaborazione sincera tra coloro che operano nelsettore dello sviluppo turistico pubblico e privato ed auspicando che una collaborazione ecooperazione dello stesso tipo si estenda, in maniera aperta ed equilibrata, alle relazionitra i paesi di provenienza e di accoglienza e le loro rispettive industrie turistiche,
Dando seguito alle Dichiarazioni di Manila del 1980 sul turismo mondiale e del 1997sull’impatto del turismo sulla società, così come alla Carta del Turismo e al Codice delTurista adottati a Sofia nel 1985 sotto l’egida dell’OMT,
Ritenendo tuttavia che questi strumenti debbano essere integrati da una serie di principiinterdipendenti ai fini della loro interpretazione ed applicazione, sulla base dei qualicoloro che prendono parte allo sviluppo del turismo dovranno improntare la propriacondotta all’alba del XXI secolo,
Utilizzando, ai fini del presente strumento, le definizioni e classificazioni applicabili aiviaggi, e specialmente le nozioni di “visitatore”, “turista” e “turismo”, così come adottatedalla Conferenza Internazionale di Ottawa, svoltasi dal 24 al 28 giugno 1991 e approvatenel 1993 dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite in occasione della sua XXVIIsessione,
Riferendoci in particolare ai seguenti strumenti:• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948;• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 16 dicembre 1966;• Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16 dicembre 1966;• Convenzione di Varsavia sul Trasporto Aereo del 12 ottobre 1929;• Convenzione di Chicago sull’Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 erelative Convenzioni di Tokyo, L’Aia e Montreal;• Convenzione sulle Strutture Doganali per il Turismo del 4 luglio 1954 e relativoProtocollo;• Convenzione concernente la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturaledel 23 novembre 1972;• Dichiarazione di Manila sul Turismo Mondiale del 10 ottobre 1980;• Risoluzione della VI Assemblea Generale dell’OMT (Sofia) sull’adozione della Carta delTurismo e del Codice del Turista del 26 settembre 1990;• Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo del 26 gennaio 1990;• Risoluzione della IX Assemblea Generale dell’OMT (Buenos Aires) riguardante inparticolare l’agevolazione dei viaggi e la sicurezza e protezione dei turisti del 4 ottobre1991;• Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’Ambiente e lo Sviluppo del 13 giugno 1992;• Accordo Generale sul Commercio di Servizi del 15 aprile 1994;• Convenzione sulla Biodiversità del 6 gennaio 1995;• Risoluzione dell’XI Assemblea Generale dell’OMT (Il Cairo) sulla prevenzione delTurismo Sessuale Organizzato del 22 ottobre 1995;• Dichiarazione di Stoccolma contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini per finiCommerciali del 28 agosto 1996;• Dichiarazione di Manila sull’impatto del Turismo sulla Società del 22 maggio 1997;• Convenzioni e Raccomandazioni adottate dall’Organizzazione Internazionale delLavoro in materia di convenzioni collettive, proibizione del lavoro forzato e del lavorominorile, difesa dei diritti dei popoli autoctoni, uguaglianza di trattamento e nondiscriminazione sul posto di lavoro;affermiamo il diritto al turismo e alla libertà di spostamento per motivi turistici;affermiamo la nostra volontà di promuovere un sistema turistico mondiale, equo,responsabile e sostenibile, i cui benefici siano condivisi da tutti i settori della società,nel contesto di un’economia internazionale aperta e liberalizzata, ea tal fine, adottiamo solennemente i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo.
PRINCIPI
Articolo 1
Il contributo del turismo alla comprensione eal rispetto reciproco tra i popoli e le società
1. La comprensione e la promozione dei valori etici comuni all’umanità, in uno spirito ditolleranza e rispetto della diversità di credo religioso, filosofico e morale, rappresentanoil fondamento e la conseguenza di un turismo responsabile; i responsabili dellosviluppo turistico e i turisti stessi dovranno rispettare le tradizioni e le pratiche sociali eculturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioniautoctone, e riconoscere il loro valore.
2. Le attività turistiche dovranno essere condotte in armonia con le specificità e letradizioni delle regioni e dei paesi di accoglienza e nel rispetto delle loro leggi, usi ecostumi.
3. Le comunità di accoglienza, da una parte, ed i professionisti del posto, dall’altra,dovranno imparare a conoscere e rispettare i turisti che li visitano, ed informarsi suiloro stili di vita, gusti e aspettative; l’educazione e la formazione impartite aiprofessionisti contribuirà ad un’accoglienza ospitale.
4. Le autorità pubbliche avranno il compito di assicurare la protezione dei turisti e deivisitatori, così come dei loro beni; le stesse dovranno prestare un’attenzione speciale allasicurezza dei turisti stranieri, in virtù di una loro possibile particolare vulnerabilità;faciliteranno l’introduzione di mezzi di informazione, di prevenzione, di protezione,assicurazione ed assistenza idonei alle loro necessità; ogni attentato, aggressione,rapimento o minaccia nei confronti di turisti o di altra persona che opera nell’ambitodell’industria turistica, così come la distruzione volontaria di strutture turistiche o dielementi del patrimonio culturale o naturale dovranno essere severamente condannati erepressi conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
5. I turisti e i visitatori dovranno astenersi, in occasione dei loro viaggi, dal commetterequalsiasi atto criminale o considerato come tale dalle leggi del paese visitato; dovrannoaltresì astenersi da ogni condotta ritenuta offensiva o ingiuriosa dalle popolazioni locali,o ancora che può arrecare danno all’ambiente locale; si asterranno altresì dall’effettuarequalsiasi traffico di droga, di armi, di oggetti d’antiquariato, di specie protette nonchédi sostanze e prodotti pericolosi o proibiti dalla normativa nazionale.
6. I turisti ed i visitatori avranno la responsabilità di informarsi, anche prima della loropartenza, sulle caratteristiche dei paesi che si apprestano a visitare; dovranno essere aconoscenza dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza inerenti ad ogni viaggio al difuori del loro ambiente usuale e comportarsi in modo tale da ridurre tali rischi alminimo.
Articolo 2
Il turismo quale mezzo di soddisfazione individuale e collettiva
1. Il turismo, l’attività più frequentemente associata al riposo, alla distensione, allo sport,all’accesso alla cultura e alla natura, dovrà essere concepito e praticato come un mezzoprivilegiato di soddisfazione individuale e collettiva; se praticato con lo spirito diapertura necessario, rappresenta un fattore insostituibile di autoeducazione personale,di tolleranza reciproca e di apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e leculture, così come delle loro diversità.
2. Le attività turistiche dovranno rispettare l’uguaglianza degli uomini e delle donne;dovranno promuovere i diritti umani e, soprattutto, i diritti particolari dei gruppi piùvulnerabili, specialmente dei bambini, delle persone anziane o portatrici di handicap,delle minoranze etniche e delle popolazioni autoctone.
3. Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare quellosessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con gli obiettivifondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale,conformemente al diritto internazionale, deve essere rigorosamente combattuto con lacollaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza concessione alcuna dallelegislazioni nazionali dei paesi visitati e di quelli di provenienza di coloro che hannocommesso tali atti, anche quando questi ultimi sono perpetrati all’estero.
4. I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi culturali o linguisticicostituiscono forme di turismo particolarmente interessanti che meritano di essereincoraggiate.
5. L’introduzione nei programmi di istruzione di un insegnamento sul valore degli scambituristici, dei loro benefici economici, sociali e culturali, ma anche dei loro rischi, dovràessere incoraggiata.
Articolo 3
Il turismo quale fattore di sviluppo sostenibile
1. Tutti i responsabili dello sviluppo turistico dovranno salvaguardare l’ambiente e lerisorse naturali, con la prospettiva di una crescita economica sana, continua esostenibile, tale da soddisfare in modo equo le necessità e le aspirazioni dellegenerazioni presenti e future.
2. Tutte le forme di sviluppo turistico che permettono di economizzare le risorse naturalirare e preziose, in particolare l’acqua e l’energia, nonché di evitare per quanto possibilela produzione di rifiuti dovranno essere privilegiate ed incoraggiate dalle autoritàpubbliche, nazionali, regionali e locali.
3. Lo scaglionamento sia in termini di tempo che spazio dei flussi di turisti e visitatori,specialmente quelli derivanti dai congedi retribuiti e dalle vacanze scolastiche, cosìcome una distribuzione delle ferie più equilibrata, dovrebbero essere incoraggiati cosìda ridurre la pressione dell’attività turistica sull’ambiente ed accrescere i suoi beneficinei confronti dell’industria turistica e dell’economia locale.
4. Le infrastrutture turistiche dovranno essere concepite e le attività turisticheprogrammate in modo tale da tutelare il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemie dalla biodiversità e da preservare le specie minacciate della fauna e della floraselvatiche; i responsabili dello sviluppo turistico, ed in particolar modo i professionisti,dovranno acconsentire all’imposizione di limitazioni o restrizioni alle loro attivitàallorquando queste vengono esercitate in luoghi particolarmente sensibili: regionidesertiche, polari o di alta montagna, zone costiere, foreste tropicali o zone umide,idonee alla creazione di parchi naturali o di riserve protette.
5. Il turismo nella natura e l’ecoturismo sono riconosciuti come forme di particolarearricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che rispettino il patrimonionaturale e le popolazioni locali e rispondano alla capacità di accoglienza dei luoghi.
Articolo 4
Il turismo quale mezzo per utilizzare il patrimonio culturale dell’umanitàe per contribuire al suo arricchimento
1. Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell’umanità; le comunità suicui territori sono situate hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse.
2. Le politiche e le attività turistiche dovranno essere condotte nel rispetto del patrimonioartistico, archeologico e culturale che dovranno proteggere e tramandare allegenerazioni future; un’attenzione particolare dovrà essere accordata alla conservazionee valorizzazione dei monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storiciche dovranno essere aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile; dovràessere incoraggiato l’accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati, nelrispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza arrecaredanno alle normali necessità di culto.
3. Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti culturali dovrannoessere utilizzate, almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, lavalorizzazione e l’arricchimento di tale patrimonio.
4. L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da permettere ai prodotticulturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttostoche causare un loro impoverimento e standardizzazione.
Articolo 5
Il turismo quale attività vantaggiosa per i paesi e le comunità di accoglienza
1. Le popolazioni locali dovranno prendere parte alle attività turistiche e condividere inmodo equo i benefici economici, sociali e culturali che queste determinano, conparticolare riferimento alla creazione dell’occupazione diretta ed indiretta che neconsegue.
2. Le politiche turistiche dovranno essere condotte in modo tale da contribuire amigliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare le loronecessità; la concezione urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazionituristiche e delle strutture di accoglienza dovranno mirare ad una loro integrazione,nella misura possibile, nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, lapriorità dovrà essere accordata alla manodopera locale.
3. Un’attenzione particolare dovrà essere prestata ai problemi specifici delle zone costieree dei territori insulari, nonché delle regioni rurali o montane vulnerabili, per le quali ilturismo spesso rappresenta una rara opportunità di sviluppo alla luce di un declinodelle attività economiche tradizionali.
4. I professionisti del turismo, in modo particolare gli investitori, dovranno effettuaredegli studi sull’impatto dei loro progetti di sviluppo sull’ambiente e sul territorionaturale, secondo la normativa stabilita dalle autorità pubbliche; dovranno altresìfornire, con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni circa i loro programmifuturi con le relative ripercussioni prevedibili ed incoraggiare il dialogo sul lorocontenuto con le popolazioni interessate.
Articolo 6
Obblighi degli operatori dello sviluppo turistico
1. I professionisti del turismo avranno l’obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettiveed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, accoglienza esoggiorno; assicureranno la perfetta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ailoro clienti per quel che concerne la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che siimpegnano a fornire e l’indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cuidecidano unilateralmente di rescindere il contratto.
2. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, si preoccuperanno,in collaborazione con le autorità pubbliche, della sicurezza, della prevenzione diincidenti, della tutela sanitaria e dell’igiene alimentare di coloro che richiedono i loroservizi; parimenti, garantiranno la presenza di sistemi assicurativi e di assistenzaidonei; accetteranno gli obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale ecorrisponderanno un equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighicontrattuali.
3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno alsoddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e permetteranno loro, durante i viaggi,di praticare la propria fede religiosa.
4. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei paesi di accoglienza, incollaborazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, vigilerannosull’esistenza dei meccanismi necessari per il rimpatrio dei turisti in caso di fallimentodell’impresa che ha organizzato il viaggio.
5. I Governi avranno il diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare ipropri cittadini delle difficili circostanze o persino dei pericoli che potrebbero incontraredurante il loro viaggio all’estero; avranno tuttavia la responsabilità di fornire taliinformazioni senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all’industriaturistica dei paesi di accoglienza e agli interessi dei propri operatori; pertanto, ilcontenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le autoritàdei paesi di accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulatedovranno essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate elimitate alle aree geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi sarannoallentati o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà.
6. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli altri mezzi diinformazione, compresi i mezzi moderni di comunicazione elettronica, rilascerannoinformazioni oneste ed equilibrate sugli avvenimenti e le situazioni che potrebberoinfluenzare il flusso dei turisti; saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate edaffidabili ai consumatori dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie dicomunicazione e commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; cosìcome la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcunmodo favorire il turismo sessuale.
Articolo 7
Diritto al turismo
1. La possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta ed al godimentodelle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondodevono poter usufruire in modo paritario; la sempre più estesa partecipazione alturismo nazionale ed internazionale sarà considerata come una delle miglioriespressioni possibili della crescita continua del tempo libero e non dovrà essereostacolata in alcun modo.
2. Il diritto di tutti al turismo sarà considerato come il corollario del diritto al riposo ed aldivertimento, in modo particolare del diritto ad una limitazione ragionevole delle ore dilavoro e a congedi periodici retribuiti, ai sensi dell’Articolo 24 della Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’uomo e dell’Articolo 7.d del Patto Internazionale sui dirittieconomici, sociali e culturali.
3. Il turismo sociale, ed in particolare quello associativo, che facilita un ampio accesso allosvago, ai viaggi ed alle vacanze, sarà promosso con il sostegno delle autorità pubbliche.
4. Il turismo delle famiglie, dei giovani e degli studenti, delle persone anziane e deidisabili sarà incoraggiato e facilitato.
Articolo 8
Libertà di spostamenti turistici
1. I turisti ed i visitatori, nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioninazionali, beneficeranno della libertà di spostamento all’interno dei loro paesi e da unoStato all’altro, ai sensi dell’Articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Dirittidell’Uomo; avranno accesso ai luoghi di transito e soggiorno, così come ai siti culturali eturistici senza eccessive formalità o discriminazione alcuna.
2. I turisti ed i visitatori avranno accesso a tutti i mezzi di comunicazione disponibili,interni o esterni; beneficeranno di un accesso rapido e agevole ai servizi localiamministrativi, giudiziari e sanitari; potranno liberamente contattare le autoritàconsolari dei loro paesi di provenienza conformemente alle convenzioni diplomatichein vigore.
3. I turisti ed i visitatori beneficeranno degli stessi diritti dei cittadini del paese visitato perquanto concerne la riservatezza dei dati e delle informazioni personali che liriguardano, in modo particolare quando questi sono conservati in forma elettronica.
4. Le procedure amministrative relative all’attraversamento delle frontiere, che siano dicompetenza degli Stati o derivino da accordi internazionali, quali i visti o le formalitàsanitarie e doganali, saranno adattate, per quanto possibile, in modo tale da facilitare almassimo la libertà di viaggio ed un ampio accesso al turismo internazionale; sarannoincoraggiati accordi fra gruppi di paesi tesi ad armonizzare e semplificare questeprocedure; imposte e tasse specifiche che penalizzano l’industria del turismo e minanola sua competitività saranno progressivamente eliminate o corrette.
5. I viaggiatori dovranno poter disporre, nella misura in cui la situazione economica delpaese da cui provengono lo permette, dell’assegnazione delle valute convertibilinecessarie per i loro spostamenti.
Articolo 9
Diritti dei lavoratori e degli imprenditoridell’industria turistica
1. I diritti fondamentali dei lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica edelle attività connesse saranno garantiti dalla supervisione delle amministrazioninazionali e locali, sia dei loro Stati di provenienza che dei paesi di accoglienza, conparticolare attenzione, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate in modoparticolare al carattere stagionale della loro attività, alla dimensione globaledell’industria ed alla flessibilità spesso richiesta per via della natura di tale lavoro.
2. I lavoratori stipendiati ed autonomi dell’industria turistica e delle attività connesseavranno il diritto ed il dovere di acquisire una formazione idonea, iniziale econtinuativa; sarà loro garantita una protezione sociale adeguata; dovrà essere limitataper quanto possibile la precarietà dell’occupazione ed uno status specifico, in modoparticolare per quel che riguarda la protezione sociale, sarà offerto ai lavoratoristagionali del settore.
3. Tutte le persone fisiche o giuridiche, a condizione che abbiano le capacità e le qualifichenecessarie, avranno diritto a portare avanti un’attività professionale nel settore delturismo conformemente alla legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gliinvestitori - specialmente nel settore delle piccole e medie imprese - godranno di liberoaccesso al settore turistico con un minimo di restrizioni giuridiche o amministrative.
4. Gli scambi di esperienze offerti ai quadri e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesidifferenti, contribuiranno a promuovere lo sviluppo dell’industria turistica mondiale;questi saranno agevolati, per quanto possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali edelle convenzioni internazionali applicabili.
5. Quali fattori insostituibili della solidarietà nello sviluppo e crescita dinamica degliscambi internazionali, le imprese multinazionali dell’industria turistica non dovrannoabusare della posizione di predominio che talvolta detengono; esse dovranno evitare didivenire veicoli di modelli culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità diaccoglienza; in cambio della libertà di investire e operare a livello commerciale che saràloro pienamente riconosciuta, esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando, conun eccessivo rimpatrio dei profitti o delle loro importazioni indotte, di ridurre il lorocontributo alle economie in cui operano.
6. Lo stabilimento di partnership e di relazioni bilanciate tra le imprese dei paesi diprovenienza e di quelli riceventi contribuirà ad uno sviluppo sostenibile del turismo ead una distribuzione equa dei benefici derivanti dalla sua crescita.
Articolo 10
Applicazione dei principi del CodiceMondiale di Etica del Turismo
1. I responsabili pubblici e privati dello sviluppo turistico collaborerannonell’applicazione di questi principi e controlleranno la loro effettiva applicazione.
2. I responsabili dello sviluppo turistico riconosceranno il ruolo delle istituzioniinternazionali, in primo luogo quello dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, edelle organizzazioni non governative competenti in materia di promozione e sviluppodel turismo, della tutela dei diritti umani, dell’ambiente o della salute, nel rispetto deiprincipi generali del diritto internazionale.
3. Gli stessi responsabili dimostreranno la loro intenzione di sottoporre, ai fini della lororisoluzione, le controversie concernenti l’applicazione o l’interpretazione del CodiceMondiale di Etica del Turismo ad un organismo terzo imparziale denominato: ComitatoMondiale per l’Etica del Turismo.
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO
è la sola organizzazione intergovernativa che funge daforum mondiale per le politiche turistiche e le questioni ad esse correlate.I suoi Membri comprendono 138 paesie territori e più di 350 Membri Affiliati appartenenti ai settoripubblico e privato. L’OMT ha il compito di incentivare e sviluppareil turismo quale strumento importante per la promozionedella pace e della comprensione internazionale,dello sviluppo economico e del commercio internazionale.INTERNET: www.world-tourism.org